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REGOLAMENTO INTERNO
FREQUENTAZIONE DEI SOCI NEI LOCALI DELL' USQ
Hanno il diritto di frequentare i locali sociali -
La frequenza di ospiti accompagnati da un socio è consentita purché non a carattere continuativo. La frequenza continuativa per periodi predeterminati e connessa a particolari avvenimenti o attività è subordinata alla decisione del CD o di un Consigliere incaricato.
Hanno inoltre diritto di frequentare il solo locale bar i soci in regola con la Associazione ENDAS,. o altra ad essa collegata, per il solo tempo necessario per le consumazioni e senza alcun diritto all'uso di attrezzature e impianti della società.
Il comportamento dei Soci nei locali sociali, deve essere improntato alle più elementari norme della convivenza e conseguentemente deve essere corretto e rispettoso della libertà altrui. L'abbigliamento deve essere accettabile in pubblici locali, devono essere evitate parole e frasi sconvenienti, così come deve essere evitato di parlare a voce troppo alta per non disturbare gli altri ospiti e Consoci.
I Soci sono tenuti a salvaguardare la buona conservazione dei locali, dei mobili e del materiale sociale, ed è a tal fine, che è pertanto vietato l'ingresso nei locali della sede, bar e salone, con abiti sporchi, bagnati ecc.
I Soci non possono accompagnare nei locali della Sede persone che hanno cessato di far parte della Società per morosità, e che non sono comunque desiderabili. Verso i soci che contravvengono a tale disposizione il CD applicherà l'art.9 dello Statuto sociale.
E' vietato introdurre animali nei locali sociali.
DEI SERVIZI SOCIALI
I servizi igienici devono essere lasciati in ordine secondo le più elementari norme del vivere civile.
Nell' uso dei servizi -
I giochi del biliardo e delle carte sono per legge vietati ai giovani minori. Pertanto i Soci di maggiore età sono invitati a non favorire detti giovani alla partecipazione a simili giochi.
Sia negli spogliatoi che nei magazzini, gli indumenti devono essere riposti in modo ordinato usando gli appositi attaccapanni e non è quindi consentito lasciare indumenti e/o materiale negli spazi comuni.
caso venissero rinvenuti indumenti fuori posto, questi si riterranno abbandonati e per tanto rimossi e successivamente distrutti senza che il Socio interessato possa vantare a1cunché per danni e indennità. Negli spazi comuni degli spogliatoi è vietato depositare materiale e attrezzature di qualsiasi genere.
Ai Soci che fanno richiesta, il CD può assegnare -
E' vietato l'uso di magazzini per deposito di materiali, attrezzature, ecc. ed esecuzione di piccoli lavori che non hanno attinenza con l'attività sportiva e ricreativa sociale, e senza il preventivo accordo del CD.
Compatibilmente con le esigenze di spazio, il CD può consentire per il periodo dai 1° novembre al 31 maggio, il ricovero gratuito di imbarcazioni di Soci nel magazzino 5 per un tempo massimo di 10 giorni all' anno per imbarcazione, per i soli lavori di pitturazione manuale, escluse quindi le carteggiature, lavorazioni del legno, della plastica, l'uso di pistole a spruzzo, ovvero con l' esclusione di tutte le operazioni che possono inquinare o sporcare l'ambiente. Eccezionalmente può essere concessa una proroga di 5 giorni contro pagamento anticipato di una diaria stabilita di anno in anno dal CD. Il Socio utente deve lasciare alla fine di ogni giornata, perfettamente in ordine e pulito lo spazio utilizzato.domande, rispettate secondo l' ordine cronologico di presentazione, devono essere presentate in segreteria, utilizzando gli appositi moduli.
Le imbarcazioni sociali hanno diritto di precedenza per il ricovero nel magazzino 5. Ricovero che può aver luogo in qualunque momento e senza limite di tempo.
Gli stipetti disposti nei magazzini a cura del CD, sono concessi in uso ai Soci che ne fanno richiesta scritta, contro versamento di una indennità annua stabilita dal CD a norma dell' art. 23 dello Statuto Sociale.domande sono accolte secondo l' ordine cronologico di presentazione ma sarà data la precedenza all'anzianità sociale del richiedente.
L'uso dello stipetto, il suo possesso temporaneo non è trasmissibile tra i soci, verrà nuovamente assegnato dal CD secondo i precitati criteri.
Qualunque cambio di stipetti fra i soci, deve essere approvato dal CD.
Gli sportelli degli stipetti devono essere chiusi con serrature e/o lucchetti a seconda del sistema previsto dal costruttore.
Negli stipetti non possono essere custodite: materie infiammabili, esplosive, maleodoranti, scolanti, brumeggi, ecc. Di qualunque inconveniente dipendente dall' inosservanza di tale disposizione ne è esclusivamente responsabile il Socio trasgressore.
Qualsiasi modifica, spostamento e diverso impiego dello stipetto, deve essere autorizzato dal CD.
Sopra gli stipetti sono tollerati i salvagenti rigidi ed eventualmente ancore e sagole non bagnate che per le loro evidenti dimensioni non possono essere custodite negli stipetti stessi e che non trovano sistemazione nelle apposite allocazioni predisposte dal CD.altro materiale -
La presenza nei magazzini di palamiti, tremagli e nasse, deve essere segnalata al CD dal Socio proprietario.CD si riserva di predisporre adeguato posto di alloggiamento previo pagamento di una indennità annua.
Nei magazzini e nell'ubicazione stabilita dal CD -
L'uso del posto motore non è trasmissibile, tra i Soci.posto vacante viene nuovamente assegnato dal CD secondo i precitati criteri.
I motori devono essere riposti sempre nei posti loro assegnati con esclusione di serbatoi supplementari. Non è consentito tenere scorte di benzina o altro materiale infiammabile e o esplosivo.qualunque inconveniente anche se non dipendente dall' inosservanza di tali disposizioni ne è esclusivamente responsabile il Socio interessato.
Nei locali ove si trovano i posti motore. è TASSATIVAMENTE VIETATO FUMARE.
Ai Soci che ne fanno richiesta, il CD può assegnare -
L'uso degli argani è concesso esclusivamente ai Soci autorizzati dal CD e pertanto l'uso occasionale di detti argani da parte di parenti o amici anche al solo fine della manovra, è proibito. Al momento de1la consegna della chiave, il CD richiede, al Socio la firma della dichiarazione di manleva per l'uso dell'argano. Sono a carico dell'utilizzatore tutte le responsabilità per danni alle cose e persone rivenienti dall'uso degli argani.
Il Socio che rinuncia all'uso degli argani deve darne comunicazione immediatamente al CD con conseguente restituzione della chiave.
I posti motore o stipetti occupati arbitrariamente senza la preventiva autorizzazione del CD daranno luogo all'applicazione nei confronti del Socio interessato di una penale che il CD di volta in volta stabilirà.pagamento della eventuale penale non implica l'assegnazione ne del posto motore ne dello stipetto; essa resta di competenza del CD.criterio sarà seguito per quei Soci che saranno in possesso di chiave dell'argano o dei magazzini in modo arbitrario.
Il Socio proprietario dei materiali alloggiati nei magazzini 1-
Il CD può in qualsiasi momento disporre lo sgombero dal magazzino dei materiali che risultassero abbandonati o dei quali, comunque, non si conoscessero i proprietari.
Senza l'approvazione preventiva del CD, nei locali adibiti a magazzino i Soci non possono porre installazioni fisse o mobili o apportare modifiche a quelle esistenti.
PER IL RISCIACQUO DEI MOTORI FUORI BORDO
Hanno diritto all'uso delle vasche per il risciacquo dei motori fuori bordo, vasche di proprietà della Società, tutti i Soci assegnatari di "posto motore" in regola con il pagamento del canone del posto motore stesso. Le chiavi per l'uso di dette vasche si trovano all'interno di ciascuno dei magazzini sociali di fronte ai quali sono sistemate le vasche. Gli utenti sono tenuti a riporre al loro posto le chiavi dopo l'uso delle vasche che vanno lasciate chiuse e utilizzate con le dovute cure.
DEL TERRAZZO A LIVELLO STRADALE
Sul terrazzo a livello stradale che deve considerarsi di proprietà comunale e di libero accesso al pubblico, non è consentito il posteggio di autovetture, moto, motorette, ecc. mentre è consentito il temporaneo posteggio di barche a vela, anche se sopra il carrello porta barche, solo per gli spostamenti inerenti l'attività agonistica dei Soci USQ.
La durata del posteggio di cui al precedente comma, non può protrarsi per più tre giorni consecutiviil CD su richiesta del settore sportivo, può concedere una proroga che non impegna ugualmente le competenti autorità comunali, ovvero l' autorizzazione per la sosta temporanea, ed il suo godimento rilasciata dal CD non impegna in alcun modo la società per divieti o limitazioni che le autorità pubbliche dovessero emanare sull' uso della terrazza a livello stradale.
La sosta abusiva e/o quella autorizzata sulla terrazza a livello stradale non impegna l' USQ per quanto riguarda la responsabilità di danni, sinistri, ecc. che dovessero verificarsi agli stessi mezzi posteggiati. I proprietari degli stessi mezzi saranno d'altra parte responsabili dei danni/sinistri che potranno arrecare agli impianti USQ, e a terzi.
norme di cui sopra sono giustificate da concessioni verbali accordate a suo tempo alla Società e dal fatto che tale superficie pedonale è poi il tetto del nostro salone.
DEL TERRAZZO A LIVELLO DELLA ROTONDA
Sul terrazzo immediatamente prospiciente la rotonda bar non possono sostare barche, ne possono essere depositate attrezzature di nessun genere, ne materiali ingombranti, salvo i casi di forza maggiore. Eccezionalmente dietro approvazione del CD su detto terrazzo possono sostare le barche di proprietà dell' USQ.
DEL DEPOSITO BARCHE SOTTO IL TERRAZZO DELLA ROTONDA
Nel magazzino sotto la sede sociale è consentito il rimessaggio annuale delle imbarcazioni dietro richiesta scritta dei soci interessati.
Per il rimessaggio di cui al precedente comma, verrà stabilito dal CD una indennità annuale di rimessaggio che sarà proporzionale alle misure dell' imbarcazione e all' ubicazione del posto barca.
I posti barca verranno assegnati avendo avuto riguardo della data di presentazione della domanda e delle misure d'ingombro dell' imbarcazione, e dell' opportunità valutata dal CD.
L'indennità per il posto barca non costituisce un diritto da parte degli assegnatari per pretendere un indennizzo nel caso di sinistro, danneggiamento o furti del mezzo posteggiato e relative attrezzature.'assegnatario del posto barca infine è responsabile verso l'USQ e verso i terzi per danni o sinistri che il suo mezzo potrà arrecare.
L'uso dell'energia elettrica per lavori con macchine elettriche, operatrici ecc. nei locali di rimessaggio barche, o fuori dagli stessi, deve essere autorizzato dal CD nei modi ed alle condizioni che verranno da questo indicate di volta in volta.
GENERALI
E' facoltà del CD di modificare o revocare in qualsiasi momento ogni concessione accordata ai Soci in base al presente regolamento.
Il CD nei limiti delle proprie possibilità, avrà cura di predisporre quanto necessario per la sorveglianza e l'ordine dei materiali, la conservazione ed il funzionamento degli impianti, il decoroso comportamento delle persone nei locali sociali. Tali impegni si intendono comunque assunti anche dai Soci tutti.
comunque fermo che tutti i danni subiti dai Soci o loro ospiti (nonché alle cose di loro proprietà) o dagli stessi arrecati ad altre persone e/o cose di terzi nella frequentazione dei locali sociali, accessi, terrazzi, servizi, magazzini o qualsivoglia spazio della Società, o conseguenti all'uso di impianti, attrezzature fonti di energia della Società, si intendono a totale carico dei Soci, o loro ospiti interessati. Si intende tassativamente esclusa ogni responsabilità e quindi qualsiasi intervento per eventuale risarcimento, anche parziale, da parte dell'Unione Sportiva Quarto.l'USQ non risponde di manomissioni e/o ammanchi di beni ed attrezzature depositate nei locali della Società stessa.
In caso di necessità, per la facoltà concessa dallo Statuto Sociale, il CD può apportare qualsiasi modifica al presente regolamento.
Tutti i soci a norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sono tenuti all'obbligo di osservare il presente regolamento.
, settembre 2003 IL CONSIGLIO DlRETTIVO
REGOLAMENTO SPIAGGIA
SERVIZI AREA DEMANIALE in CONCESSIONE all’UNIONE SPORTIVA QUARTO
Art. 1 I soci titolari utilizzatori del SERVIZIO SPIAGGIA sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge emanate dalle Autorità Marittime, il presente regolamento nonché le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 L’uso del servizio spiaggia è riservato esclusivamente ai soci dell’USQ che devono essere proprietari dell’imbarcazione in sosta nello spazio assegnato dal Consiglio Direttivo sull’area in concessione alla Società.
L’area è in concessione all’USQ e può ospitare le imbarcazioni sociali o dei Soci; ciascun socio può fruire dei servizi per non più di un natante.
Art. 3 La Società non fornisce alcun servizio di custodia e guardianaggio dei natanti e dei beni in essi contenuti. La sosta e il posteggio delle imbarcazioni nell’area in concessione sono a totale rischio del proprietario. La società si manleva da qualunque danno atto vandalico o furto occorrenti ai natanti in sosta.
Art. 4 Viene istituito e tenuto in visione in segreteria un apposito “REGISTRO BARCHE” riportante il nominativo del socio possessore dell’imbarcazione, la descrizione della stessa nonché l’area a lui assegnata.
E’ ammessa la cointestazione del posto barca ad altro socio che subentrerà in caso di recesso o decesso del primo, mantenendo lo stesso posto barca, dietro il pagamento del buono ingresso, se la contestazione dura da più di cinque anni.
Art . 5 Per l’assegnazione di eventuali posti liberi è stilata una lista di attesa e la precedenza è data in base alla data di presentazione della domanda che deve essere presentata presso la segreteria.
Art. 6 I nuovi assegnatari, che devono essere in regola amministrativamente con il pagamento delle quote sociali e dei servizi., sono tenuti a corrispondere una quota di buon ingresso, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Una volta assegnata l’area di sosta al socio sono concessi 30 giorni per occupare tale area con l’imbarcazione.
Art. 7 In caso di decesso del socio possessore di natante, gli eredi qualora anch’essi soci, devono manifestare entro sei mesi la volontà di subentrare nel possesso del natante conservando così l’assegnazione della stessa area. Qualora gli eredi non siamo soci possono conservare il natante nell’area che verrà assegnata dal CD prestando gli adempimenti di cui all’art.6 – 8 del presente regolamento nonché nel rispetto dell’art.2.
Art. 8 La quota annua è stabilita dal Consiglio Direttivo (approssimando la lunghezza del natante a 0.5 m). Detta quota deve essere versata presso la segreteria entro il 31 gennaio.
Art. 9 In caso di morosità entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento, la Società potrà adire a vie legali per provvedimenti di competenza per la rimozione del natante dall’area in concessione.
Qualora tuttavia il socio, al quale è stato notificato l’avvio del provvedimento, dimostri che per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà non ha potuto adempiere a quanto richiesto e nel contempo manifesti la volontà di voler far fronte ai propri obblighi, la Società ha facoltà di sospendere tutti i provvedimenti intrapresi per un ulteriore periodo di 30 giorni.
Art. 10 Ciascun utilizzatore del servizio spiaggia deve adoperarsi per il buon funzionamento ed efficienza dei servizi presenti nell’area (argani, scaletti, ecc.) e per il mantenimento del decoro e della pulizia della stessa. Qualora nell’area assegnata al socio si rilevi uno stato di degrado tale da recare pregiudizio agli altri soci, il Consiglio Direttivo può procedere alla pulizia dell’area, addebitando le spese al socio inadempiente.
Art. 11 Eventuali sanzioni comminate alla USQ da una qualsiasi Autorità derivanti da comportamenti del socio, vengono a lui addebitate. In caso di recidività, il socio perde il diritto al godimento dei servizi di spiaggia.
Art. 12 Ciascun socio nell’atto di movimentazione del proprio natante deve evitare danneggiamenti a persone, cose o imbarcazioni presenti nell’area. Nel caso di danneggiamenti il socio ne è ritenuto responsabile, a meno che non dimostri di aver eseguito la manovra a regola d’arte e che la causa del danno non è a lui imputabile.
Art. 13 I soci assegnatari non possono procedere allo spostamento dell’imbarcazione dal posto assegnato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo né possono procedere alla sostituzione dell’imbarcazione qualora quest’ultima abbia misure eccedenti la precedente, e comunque non oltre i 4 metri lineari, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Addetto Spiaggia e Attrezzature. Dette autorizzazioni devono essere espresse nella prima riunione di consiglio utile e notificate al richiedente. E’ tuttavia consentito spostare i natanti per cause di forza maggiore (provvedimenti dell’Autorità Marittima, mareggiate etc.) e solo per il periodo in cui esse sussistono. Al termine di tali necessità il socio è tenuto a ricollocare il natante nell’area precedentemente occupata.
Art. 14 La disposizione delle aree di sosta può essere variata dall’Addetto Spiaggia dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo mirante comunque a tutelare l’interesse generale della Società e dei soci ai quali verranno notificato il provvedimento.
Art. 15 I soci assegnatari si impegnano ad utilizzare le attrezzature di spiaggia con la massima diligenza. Dopo l’uso, detti attrezzi dovranno essere lasciati in perfetto ordine e sicurezza ed idoneo funzionamento. In caso un socio rilevi un malfunzionamento o una qualsiasi anomalia deve darne immediata comunicazione all’Addetto Spiaggia e Attrezzature che ne informerà il Consiglio Direttivo per gli idonei provvedimenti.
Art. 16 Nell’area in concessione non deve essere depositato alcun oggetto. Non potranno altresì essere effettuati lavori nell’area occupata, senza la preventiva autorizzazione del CD.
Art. 17 L’uso dell’acqua dolce deve essere limitato al lavaggio delle imbarcazioni e relativi accessori e/o ad operazioni ad esse attinenti e comunque andrà fatto con moderazione e parsimonia.
Art. 18 L’uso delle attrezzature è consentito ai soli soci o a coloro che saranno eccezionalmente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L’inosservanza di tale norma costituisce violazione grave in ragione dei contratti assicurativi stipulati dalla Società e dei rischi connessi all’inottemperanza.
Art. 19 Per quant’altro non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell’ Unione Sportiva Quarto ed alla normativa vigente.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Genova, 18 marzo 2009 – cd n.16