Statuto - Sportiva quarto

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Statuto

U.S.Quarto

UNIONE  SPORTIVA  QUARTO
STATUTO SOCIALE

Art. 1
Costituzione

In data 31 luglio 1926 è stata costituita in Genova - Quarto dei Mille una società sportiva denominata   "Unione Sportiva Priaruggia". Dal 12 gennaio 1947 la Società, a seguito  di referendum, ha assunto la denominazione di "Unione Sportiva Quarto" e dal 4 aprile 2005 quella di "Unione Sportiva Quarto Associazione Dilettantistica".

Art. 2
Fine Sociale

Unico scopo della Società è quello di promuovere e praticare lo sport - inteso come libera forma di educazione e di svago - con particolare riguardo allo sport della vela ed agli  sport del mare in genere. Sono esclusi quindi fini di lucro.

Art. 3
Sede della Società

La sede sociale è in Genova Quarto dei Mille Via 5 Maggio, 30 - 16148

Art. 4
Colori e Guidone Sociale

I colori sociali sono: azzurro, bianco e rosso. Il guidone sociale è azzurro e porta, dal lato dell'inferitura, lo stemma dell'antico Comune di Quarto come descritto nelle lettere  patenti del 4/1/1911 (R.D. 24/10/1910) riguardanti il predetto Comune, e cioè: stemma d'argento alla croce di rosso, carica in cuore da uno scudetto, inquartato in decusse, al primo in azzurro, al secondo e terzo d'argento e al quarto di rosso.

Art. 5
Durata della Società

La Società durerà fino a quando l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, non ne avrà deciso lo scioglimento, con la maggioranza prevista dall'art. 29; in tale circostanza  la predetta maggioranza deciderà fra quali associazioni sportive o enti con analoghe finalità devolvere i beni della Società: e’ tassativamente esclusa la distribuzione tra i soci.

Art. 6
Categorie dei Soci

La Società, alla quale possono appartenere i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, si compone delle seguenti categorie di soci: Onorari, Benemeriti, Vitalizi, Anziani,  Aspiranti, Atleti, Cadetti/ Allievi ed Ordinari.
Soci ONORARI sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, sono invitati dalla Assemblea a far parte della Società a titolo di onore in considerazione del loro prestigio e dei meriti acquisiti  in qualsiasi campo; non sono tenuti al pagamento del contributo di buon ingresso e della quota annua di associazione.
Soci BENEMERITI sono coloro che, per benemerenze sportive o per particolari servigi o atti di liberalità a favore della Società, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina tali; sono esonerati dal pagamento del contributo  di buon ingresso e della quota sociale annua.
Soci VITALIZI sono coloro ammessi a far parte della Società con decisione del Consiglio Direttivo che abbiano versato - una tantum - un contributo pari almeno a veni volte la quota sociale annua dei soci Ordinari.
Sono Soci ANZIANI i soci ordinari che hanno superato il 60° anno di età e rivestono la qualità di soci ininterrottamente da almeno10 anni. Essi hanno diritto ad una riduzione della quota sociale. Per coloro che hanno raggiunto i 55 anni di associazione,  tale riduzione è pari al 50% della quota.
Sono Soci ASPIRANTI le persone maggiorenni che si iscrivono e partecipano a un corso di vela o di altro sport del mare promosso dalla Società; nell'anno successivo a quello del corso, ed ove questo completato, potranno presentare domanda di ammissione  a Socio Ordinario con le modalità e gli obblighi di cui all'art. 7 del presente Statuto.
Sono ATLETI i soci che partecipano alla attività agonistica in rappresentanza della Società e siano dalla stessa tesserati alla Federazione dello sport praticato.
Sono Soci CADETTI/ALLIEVI i soci che appartengono alle fasce di età stabilite dalle autorità nazionali per l'ammissione alla scuole di vela e/o alla attività agonistica giovanile.

Sono Soci ORDINARI tutti i soci che non rientrano nelle categorie sopra elencate.
Art. 7dei Soci

Per essere ammesso a socio Vitalizio - Ordinario ed Atleta il candidato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda adeguatamente motivata, controfirmata da due soci proponenti,  non appartenenti alle categorie Aspiranti Soci e Cadetti/ Allievi o al Consiglio Direttivo, che abbiano almeno lO anni di anzianità sociale e siano in grado di confermare le motivazioni indicate nella domanda purché dirette al raggiungimento dello  scopo sociale. La domanda rimane affissa per un periodo di 15 giorni nella sede sociale per l'opportuna conoscenza dei soci, i quali sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ragioni ostative all'ammissione.
Il Consiglio Direttivo vota a maggioranza l'ammissione del candidato: un voto contrario ne esclude tre favorevoli.
Il nuovo Socio dal momento di cui al successivo art. 8 assumerà tutti gli obblighi di cui all'art. 10 del presente Statuto ed in particolare quello di collaborare attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 dello Statuto.
La domanda del socio Cadetto Allievo deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.


Art. 8e durata della qualifica di Socio

La qualifica di Socio decorre, per le categorie contribuenti, dal giorno in cui egli versa il contributo di buon ingresso e la quota sociale. Per le categorie esenti decorre dalla data  di ammissione da parte degli Organi Sociali. Per tutti i Soci - oltre che per le cause previste dagli art. 9 e 25 - cessa nel momento in cui rassegna le dimissioni. Il socio dimissionario è tenuto egualmente al pagamento dei contributi per l’intero anno amministrativo durante il quale le dimissioni sono state presentate se pervenute successivamente alla data ultima per il pagamento di almeno metà della quota sociale.

Art. 9
Provvedimenti a carico dei Soci

Nei confronti dei soci che violino lo Statuto, i regolamenti interni, le delibere del Consiglio Direttivo o che tengano una condotta riprovevole o indecorosa, che compromettano con  il loro comportamento il buon nome della Società, dei suoi Organi Sociali o di altri soci, possono essere adottati provvedimenti disciplinari fino   all'esclusione da Socio previa delibera del Collegio dei Probi Viri assunta a maggioranza.
Prima di adottare un provvedimento disciplinare il Collegio dei Probi Viri deve invitare il Socio a presentare nel termine di 15 giorni richiesta di udienza e/o memorie difensive.
Gli eventuali provvedimenti di sospensione e di esclusione sono comunicati al socio con lettera raccomandata.
Nel caso siano coinvolti sia attivamente che passivamente i membri del Collegio dei Probi Viri, ovvero l’organo stesso nel suo complesso, la procedura si svolgerà innanzi al Consiglio di Presidenza con le medesime modalità di cui sopra.
Per tutti i provvedimenti disciplinari il socio può ricorrere entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione innanzi alternativamente, a scelta del ricorrente, all’Assemblea Ordinaria ovvero al Consiglio di Presidenza, quest’ultimo organo  salvo il caso in cui il procedimento coinvolga sia attivamente che passivamente un membro del Consiglio Direttivo ovvero detto Organo nella sua interezza.


Art. 10
Obblighi dei Soci

Il socio di qualsiasi categoria ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Non potrà avvalersi della qualità  di socio allo scopo di ritrarre vantaggi personali ancorché oggettivamente leciti.
I rapporti tra i soci devono essere improntati a reciproco rispetto.
Tutti i soci aventi diritto al voto rispondono personalmente e in solido, entro i limiti previsti dalla legge, di ogni e qualsiasi impegno, obbligo o responsabilità derivante agli organi dirigenti per 1'attività legittimamente svolta in nome e per  conto della Società in osservanza dei poteri loro conferiti dallo Statuto e dall' Assemblea.

Art. 11
Diritti dei Soci

Tutti i soci amministrativamente in regola hanno diritto a:
fregiarsi del distintivo della Società e alzare il guidone sociale sulle proprie imbarcazioni;
frequentare la sede sociale e usarne gli impianti e le attrezzature nel rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
tutta la possibile assistenza per 1'attività sportiva da essi svolta per conto ed in nome della Società
e, ad eccezione dei soci appartenenti alle categorie Cadetti Allievi, a votare alle Assemblee; essere eletti a far parte degli organi sociali nel rispetto delle condizioni di eleggibilità; controfirmare in qualità di proponenti le domande di ammissione  a Socio.
Il socio non in regola con il pagamento dei contributi o della quota sociale,non può usufruire dei beni sociali né frequentare la sede sociale.

Art. 12
Numero massimo dei Soci

Il numero dei soci è illimitato salvo provvisorie restrizioni per ammissione di nuovi soci decise dall' Assemblea o, per motivi contingenti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 13
Gli Organi Sociali

Gli organi sociali sono:
l' ASSEMBLEA DEI SOCI
il CONSIGLIO DIRETTIVO
il CONSIGLIO DI PRESIDENZA
il PRESIDENTE
il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
la COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 14
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società e ad essa competono le scelte di indirizzo sociale e sportivo e gli atti di straordinaria amministrazione nonché le decisioni  sui ricorsi avverso provvedimenti disciplinari in secondo grado in alternativa al Consiglio di Presidenza
L'Assemblea si distingue in "ordinaria" e "straordinaria".
L'ASSEMBLEA ORDINARIA viene convocata almeno una volta l'anno, non oltre il mese di gennaio e alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, delle  relazioni morale e sportive, per la discussione ed approvazione del preventivo di gestione per l'anno in corso ed, eventualmente, per deliberare su altri argomenti all' ordine del giorno nonché per la nomina della Commissione Elettorale.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione ove siano presenti almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ed un terzo, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto;
in seconda convocazione (almeno un'ora dopo la prima) ove siano presenti almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed un quinto, anche per delega, dei Soci aventi diritto al voto.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere convocata, oltreché nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, in qualsiasi momento per deliberare su questioni di straordinaria importanza e urgenza dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio  dei Revisori dei conti, dal Collegio dei Probiviri o, con richiesta motivata e sottoscritta, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria, salvo la maggioranza richiesta dall'art. 29, è validamente costituita ove sussistano le condizioni previste per la validità dell'Assemblea ordinaria.
Ove in seconda convocazione non si raggiunga per le delibere all'ordine del giorno che lo richiedano, il quorum previsto dall'art. 29 si procederà a votazione epistolare.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso nella sede sociale e comunicato per posta singolarmente a tutti i soci, ad eccezione dei soci  Cadetti/Allievi, almeno quindici giorni prima della data per la stessa fissata. Hanno diritto al  voto soltanto i soci amministrativamente in regola con il pagamento della quota sociale e dei servizi per l'anno amministrativo per il quale è convocata l’assemblea.
Il Presidente ed il Segretario delle Assemblee vengono nominati tra i soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono assunte normalmente per alzata di mano a maggioranza semplice, salvo la più larga maggioranza richiesta per le delibere  di cui dall'art. 29. I verbali devono essere sollecitamente trascritti sul libro dei verbali di assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e conservati agli atti.
Agli effetti della votazione è consentito ai soci, di delegare altro socio avente diritto al voto e che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri che abbiano superato almeno il 10% dei voti validamente espressi eletti mediante votazione segreta con le modalità indicate dall'art.  21 e dura in carica quattro anni.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono incompatibili con rapporti a carattere continuativo retribuiti dalla Società.
Non appena insediato il nuovo Consiglio Direttivo deve assegnare tra i suoi componenti, con votazione a maggioranza semplice, i seguenti incarichi conferendone i relativi poteri:
n. 1 Presidente;
n. 1 Vice Presidente che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza, lo sostituisce;
n. 1 Direttore Sportivo - per il Settore Vela;
n. 1 Direttore Sportivo - per il Settore Pesca;
n. 1 Direttore Amministrativo.
Il Consiglio Direttivo potrà assegnare altri incarichi a singoli Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo amministra e organizza la Società applicando lo Statuto e le delibere dell'Assemblea, redige i regolamenti interni, predispone i rendiconti economico-finanziari, decide in merito a questioni di carattere disciplinare e tutela  dei diritti della Società e dei suoi componenti nei confronti di terzi.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi socio e di istituire commissioni consultive.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Può essere altresì convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere - che presenta le sue dimissioni, che incorra in provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri o che trascuri il suo incarico - può essere esonerato con voto della maggioranza dei Consiglieri. Al suo posto subentra il  primo dei Soci non eletti che abbia raggiunto almeno un numero di voti pari al 10% dei voti validamente espressi. Nel caso in cui non vi siano soci eleggibili si procederà alla nomina del o dei consiglieri da sostituire mediante votazione a mezzo posta  con le modalità di cui all'art. 22.
Perché le riunioni siano valide occorre che: siano state regolarmente convocate; vi partecipi almeno la maggioranza dei Consiglieri.
Le decisioni vanno assunte a maggioranza semplice dei presenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti contestualmente, sottoscritti dal Presidente della riunione e da almeno altri tre Consiglieri presenti e resi noti ai soci mediante affissione di copia nella sede sociale.

Art. 16
Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dai seguenti membri del Consiglio Direttivo:
dal Presidente,
dal Vice Presidente,
da almeno un "Direttore".
Esso si riunisce su convocazione del Presidente nei casi in cui si verifichi l'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo oppure quando quest' ultimo, benché regolarmente convocato, non possa deliberare per mancanza della prescritta maggioranza.
Le decisioni del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono essere assunte all'unanimità e ratificate, appena possibile, dal Consiglio Direttivo.
I verbali del Consiglio di Presidenza sono redatti e contestualmente sottoscritti da tre Consiglieri e resi noti ai Soci mediante affissione di copia nella sede Sociale.

Art. 17
Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Società, sovrintende alla sua amministrazione e organizzazione, convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza,  convoca l'Assemblea straordinaria.
Il Presidente viene eletto nelle modalità di cui all'art. 15. Con il suo voto determina la maggioranza. Può assumere provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 18
I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono due, durano in carica quattro anni e vengono eletti nelle modalità di cui all'art. 21. Essi controllano la regolarità contabile dei documenti giustificativi  di spesa, riscontrano il saldo di cassa almeno tre volte l'anno effettuando i necessari controlli ed annotando risultati e rilievi sul libro dei verbali. In caso di gravi disfunzioni amministrative o irregolarità contabili devono convocare entro breve  termine l'Assemblea straordinaria.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.
Devono accompagnare con una loro relazione il rendiconto economico presentato all'approvazione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo.
In caso di necessità il Revisore effettivo sarà sostituito con le stesse modalità di sostituzione previste per il Consiglio Direttivo dall'art. 15.

Art. 19
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri che abbiano compiuto il 50° anno di età e siano soci da almeno 10 anni; durano in carica quattro anni e vengono  eletti secondo le modalità di cui all'art. 21; il suo Presidente viene nominato dagli stessi membri.
Il Collegio è investito di tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ed i procedimenti di natura disciplinare in primo grado, salvo quando coinvolgano sia attivamente che passivamente i membri del Collegio stesso ovvero l’Organo  nel suo complesso.
Richiama gli Organi Sociali alla osservanza delle norme statutarie e delle delibere assembleari.
In caso di totale vacanza del Consiglio Direttivo, ed ove l'Assemblea straordinaria non sia stata altrimenti convocata, il Collegio dovrà indirla al più presto per addivenire alla elezione di un nuovo Consiglio.
Qualora un membro del Collegio dei Probiviri venga a trovarsi nella impossibilità di svolgere il suo mandato dovrà essere sostituito con le stesse modalità e condizioni previste per la sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo all'articolo  15.

Art. 20
La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri nominati dalla Assemblea ordinaria, dura in carica fino all’Assemblea Ordinaria successiva ed è competente per tutte  le elezioni che dovessero rendersi necessarie durante la sua permanenza; nella sua prima riunione convocata dal Presidente della Società elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.
La Commissione Elettorale, tenuto conto che tutti i soci hanno diritto di candidarsi tranne i suoi membri, deve: effettuare le necessarie consultazioni, redigere ed esporre nei locali sociali  un elenco di almeno 18 nominativi candidati al Consiglio Direttivo,  altro elenco di almeno 4 nominativi, candidati a Revisori dei Conti ed un terzo elenco di almeno 6 nominativi, canditati a Collegio dei Probiviri, organizzare le elezioni, effettuare gli scrutini e proclamare al termine degli stessi gli eletti.
Lo svolgimento di tali operazioni viene verbalizzato.
Della Commissione Elettorale non possono far parte i membri degli organi dirigenti in carica.
Nel caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza, chiamerà in sua sostituzione un altro socio.

Art. 21
Elezioni del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri


I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri vengono eletti tra i nominativi inseriti in liste redatte dalla Commissione Elettorale.


Le elezioni si tengono a mezzo posta nei giorni fissati dalla Commissione Elettorale non oltre il mese successivo alla data di decadenza dell’Organo da eleggere.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa.
I votanti possono indicare fino ad un massimo di nove nominativi per il Consiglio Direttivo, di due per i Revisori dei Conti e di tre per il Collegio dei Probiviri scegliendoli fra i soci compresi nelle liste predisposte dalla Commissione Elettorale.
I soci che hanno riportato il maggior numero di voti e comunque non inferiore al 10% dei voti validamente espressi sono nominati nelle rispettive cariche. A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità sociale.      
            Art. 22

Elezioni e votazioni a mezzo posta

Le votazioni per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri o per l'approvazione di modifiche allo Statuto che l'Assemblea straordinaria  non ha potuto approvare per il mancato raggiungimento del quorum di cui al 2° capoverso dell'art. 29, avvengono a mezzo del servizio postale. Ad ogni socio sarà trasmesso per posta l'elenco dei candidati alle cariche sociali o il progetto di modifica  statutaria con le relative istruzioni. Il socio dovrà trasmettere il suo voto per posta ovvero con consegna a mani della Commissione Elettorale nel termine e secondo le istruzioni nelle stesse indicate.

Art. 23
L'anno amministrativo

L'anno amministrativo inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 24
Quota di buon ingresso e quota annua di associazione

L'eventuale modifica delle quote sociali è decisa nell’Assemblea ordinaria di bilancio, ad eccezione dei soci atleti, soci aspiranti e del Buono Ingresso, per i quali delibera  il Consiglio Direttivo. I relativi pagamenti od almeno il 50% di essi dovranno essere effettuati entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio, il saldo entro il 30 giugno successivo.
I soci ammessi dopo i1 30 giugno corrisponderanno solo il 50% della quota annuale.

Art. 25  
Uso  dei  beni  sociali

L’uso di spazi, arredi, strumenti ed ogni altro bene destinato al soddisfacimento dell'attività statutaria è libero per ciascun associato, che dovrà mantenerne l'integrità  con cura e diligenza. Quanto disponibile in quantitativo limitato e non suscettibile di semplice uso a rotazione, quali armadietti e aree per la sosta di barche, sarà assegnato dal Consiglio Direttivo secondo un criterio a graduatoria, e con la stessa  modalità sarà riassegnato una volta resosi nuovamente disponibile.Oltre alla quota associativa, il socio utilizzatore di dette fattispecie sarà ogni anno chiamato ad erogare un contributo proporzionale ai costi di diretta imputazione, compresa  ogni spesa di gestione dei beni demaniali in concessione. Il relativo importo sarà fissato dal Consiglio sulla base del consuntivo di spesa dell'anno precedente e sulle previsioni di interventi straordinari. I corrispettivi per l'uso di impianti, attrezzature  e particolari servizi messi a disposizione dei soci devono essere effettuati in via anticipata entro il 31 gennaio nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Per i soci ammessi dopo i1 30 giugno il contributo di cui sopra è ridotto del 50%.

Art. 26
Soci morosi

Sono considerati morosi i soci che entro i termini previsti dagli artt. 24 e 25, non hanno effettuato i pagamenti dovuti.
Trascorsi 30 giorni dalle scadenze di cui ai suddetti articoli, il socio è invitato mediante lettera A/R a regolarizzare la sua posizione, con aggravio di spese di segreteria.
Dopo ulteriori 30 giorni, previa delibera del Consiglio Direttivo, cessa di far parte della Società. Il socio moroso è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per intero e dei servizi usufruiti.


Art. 27
Accettazione delle direttive del CONI e delle Federazioni

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti delle federazioni e degli Enti di appartenenza; s’impegna  ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere  tecnico e disciplinare attinenti all' attività sportiva.

Art. 28
Rappresentanza legale e poteri

Il Presidente in carica è il rappresentante legale della Società.
Vacante la Presidenza la rappresentanza legale sarà assunta dal Vice Presidente. Nel caso di vacanza di entrambi il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Presidente da scegliersi fra i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione che può delegare, tutti od in parte, ad uno o più dei suoi membri con apposita delibera.
I poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione spettano esclusivamente alla Assemblea che ne delegherà l'esecuzione al Consiglio Direttivo.

Art. 29
Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall' Assemblea straordinaria a tal fine convocata con le maggioranze previste dall'art. 14. Tuttavia, per le modifiche concernenti gli  art. 2 (scopo sociale), 3 (cambiamento della sede sociale), art.5 (scioglimento della Società) e art. 29 (modifiche allo statuto) le deliberazioni relative saranno valide se assunte da una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti di  tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 30
      Vacanza del Consiglio Direttivo e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri


In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, i rispettivi componenti rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi eletti.


Art. 31
Rinvio ai principi generali di diritto

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo, le decisioni dello stesso nonché,  per la miglior interpretazione delle norme qui espresse, i principi generali della legislazione in materia di associazioni non riconosciute o delle società in genere.
Genova, GENNAIO 2010


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